Armi: porto o trasporto? Qual’è la differenza?

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Qual’è la differenza tra porto e trasporto di un arma? Quando è corretto parlare di detenzione di munizionamento?

Scopo di quest articolo è fare un po’ di chiarezza su questi termini.

IL TRASPORTO di un arma da fuoco

Con trasporto di un arma si sottointende l’impossibilità dell’utilizzo immediato dell’arma stessa. Più precisamente è considerato trasporto quando l’arma è chiusa in una custodia (valigetta, zaino…), è scarica e le munizioni sono separate e chiuse in una scatola portacolpi o la loro confezione. In queste condizioni l’arma non è quindi di immediato utilizzo e si ricade nella condizione di trasporto.

Per trasportare un arma bisogna essere muniti di un qualsiasi titolo di porto d’armi, ovviamente in corso di validità.

Pertanto se ci stiamo recando al poligono, in armeria, da un privato acquirente in caso di vendita ecc. e le condizioni sopra sono rispettate parliamo di trasporto dell’arma. Ovviamente il trasporto deve essere giustificato ovvero bisogna poter dimostrare, in caso di controllo, che c’è una valida ragione sul motivo del trasporto dell’arma.

Attenzione! Vi è anche un limite al trasporto delle armi, non possiamo infatti trasportare più di 6 armi per ogni spostamento.

IL PORTO di un arma da fuoco

Con il termine porto di arma da fuoco intendiamo invece una condizione di pronto utilizzo dell’arma. Quando vi è il caricatore con munizioni inserito oppure quando è a disposizione della persona in modo immediato (ovvero non chiusa in una valigetta/custodia) allora si ricade nella condizione di porto dell’arma. In generale quando l’arma è carica e pronta all’uso (con o senza sicure inserite non importa!) ci troviamo di fronte alla condizione di porto dell’arma. Attenzione, è considerato porto anche quando l’arma è scarica ma la possiamo rapidamente impugnare anche con il solo scopo di intimidire (ad esempio arma scarica ma tenuta in tasca).
Il porto d’armi per uso sportivo (tiro a volo) permette il porto dell’arma solo nei campi da tiro a volo (e nei poligoni o Tiri a Segno Nazionali).

LA DETENZIONE  delle munizioni

Tecnicamente si parla di detenzione di munizioni quando teniamo con noi per un periodo sufficientemente prolungato (72 ore) del munizionamento. Perchè tecnicamente? Perchè la legge italiana è spesso ambigua e soggetta ad interpretazione. Facciamo però chiarezza, nei limiti del possibile.

Se acquistiamo una scatola di munizioni in armeria o presso il Tiro a Segno e le spariamo in piazzola nello stesso giorno, chiaramente non stiamo detenendo delle cartucce. Questo perchè vengono consumate a breve termine (nel momento in cui le spariamo).

Se invece acquistiamo in armeria delle munizioni e le consumeremo la settimana successiva allora parliamo di detenzione (infatti le porteremo a casa, custodite con diligenza, e le andremo a consumare dopo 72 ore).

Inutile dire che il secondo caso è certamente e senza ombra di dubbio detenzione di munizionamento e saremo quindi obbligati a denunciarle (se non l’abbiamo già fatto) e non dovremo superare i limiti previsti dal titolo di porto d’armi (200 cartucce per arma corta, 1500 a munizione spezzata). Se abbiamo la licenza prefettizia ovviamente si applicano i limiti previsti nella licenza stessa.

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